Quali documenti portare assieme alle armi?

Domanda sempre dibattuta al poligono: quali documenti devo portare quando vado al poligono con le mie armi?

E’ molto importante ribadire una cosa che troppo spesso si sente dire anche nei poligoni: troppi ancora oggi dicono “io il porto d’armi originale non me lo porto perché poi va a finire che lo perdo. Porto la fotocopia“.
L’utilizzo massimo della fotocopia è unirla in striscie e arrotolarla a lato del water (in pratica con la fotocopia vi ci potete pulire ….). La fotocopia non ha nessuna validità in quanto la fotocopia cristalliza il momento in cui il foglio è uscito dalla fotocopiatrice. Se 5 minuti dopo il porto d’armi vi è stato ritirato quella fotocopia non dimostra alcunchè.
Quindi l’unica cosa che vi dovete portare appresso è il porto d’armi in originale in corso di validità; e per quello che riguarda il porto d’armi da caccia anche con l’attestazione dei versamenti pagati.
N.B.: teniamo presente che comunque il mancato versamento è una sanzione amministrativa, mentre se io porto l’arma al poligono con il porto d’armi scaduto è ambito penale!
E nulla vale il fatto che ad es. io abbia in corso di rinnovo il porto d’armi. Se non mi hanno ancora rilasciato il nuovo PdA, e quello vecchio nel frattempo è scaduto, l’arma deve stare a casa.
E’ possibile ev. noleggiare l’arma al poligono se siete iscritti.

Altra questione molto dibattuta: devo portare con me la denuncia dell’arma? E se sì, in originale o in fotocopia?
Allora, anche in questo caso c’è la “legge” e c’è il “buon senso”.
Se volete portarvi la denuncia perché è più comodo quando volete leggere le matricole alla segreteria del poligono, lo potete fare; ma non c’è alcun obbligo di legge di avere la denuncia dell’arma.
Anche per un fatto molto semplice: l’arma che state portando al poligono potreste ancora non averla denunciata perché magari l’ho comprata ieri e la vado a denunciare domani (entro le 72 ore).
Non sto facendo nulla di illegale; sto procedendo in modo legittimo.
Quindi non è obbligatorio portarsi la denuncia e non è corretto chiedere di stabilire questo obbligo in capo a voi. Questo è estremamente importante.
Certo è che se avete con Voi copia (anche fotocopia) della denuncia, e a fronte di una richiesta la presentate (facendo presente con gentilezza che comunque non siete tenuti ad averla), … in genere la cosa si risolve in modo molto rapido.
Purtroppo sapete in che situazione ci troviamo ….
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Il comodato delle armi

Altro aspetto  importante e strettamente connesso all’attività sportiva è quello del comodato delle armi.
Ad esempio, ho un’arma e il mio amico (in possesso di PdA) vuole provarla; gliela presto, va al poligono, la prova.

Cosa bisogna fare?
L’articolo 22 della legge 110 del 75 chiarisce che si possono dare in comodato le armi per ragioni di tiro sportivo o di caccia: ma ciò non significa che le uniche armi che si possono dare in comodato siano quelle sportive o quelle da caccia.
Anche perchè quando è stata emanata la legge 110, le armi sportive ancora non esistevano (non era ancora in vigore questa classificazione); sono state create 11 anni dopo con la legge numero 85 dell’86.
Quindi si possono dare in comodato anche le armi comuni da sparo, ma devono essere date in comodato esclusivamente per ragioni di tiro sportivo.
Non possono essere date, per esempio, a una guardia giurata per portarla per servizio. La guardia giurata che porta un’arma per servizio deve averla a sé intestata di sua proprietà.

Come si fa il comodato? La cosa migliore per tutelare chi dà in comodato e chi riceve, è fare una scrittura privata dove si mettono le generalità di chi dà in comodato, di chi riceve in comodato, i relativi PdA, le caratteristiche dell’arma, marca, modello, calibro, matricola e una data certa. Da quel momento partono le famose 72 ore.
Se il comodato si esaurisce, quindi si restituisce poi l’arma al proprietario entro le 72 ore, non serve alcuna comunicazione all’autorità.
Quindi si può prendere l’arma, andare al poligono, tornare e restituire l’arma. Al rientro conviene segnarsi la restituzione dell’arma e tenere copia della temporanea disponibilità all’amico.
Se si prevede invece che il comodato si protragga oltre le 72 ore, bisognerà che chi cede in comodato provveda a farla depennare dalla propria denuncia; e a sua volta chi la riceve dovrà registrarla in denuncia.
Al termine, alla restituzione dell’arma al proprietario, si riporta il tutto com’era prima, quindi il comodatario la scarica dalla propria denuncia e il comodante la deve ricaricare sulla propria denuncia. Sempre con relativo passaggio presso l’autorità competente.
Questo perché l’articolo 38 del TULS parla di obbligo di denuncia entro le 72 ore dall’acquisizione della materiale disponibilità, indipendentemente da quello che è il rapporto giuridico tra le parti, che sia acquisto, comodato, donazione, eredità, non importa.
Nel momento in cui l’arma è sotto la mia responsabilità, ho 72 ore di tempo; se me ne libero bene, altrimenti la devo denunciare.
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