La denuncia e la detenzione delle munizioni

Come scritto in altre pagine, in denuncia vengono indicate anche le munizioni detenute.
A proposito della voce “munizioni“, ci sono più scuole di pensiero a seconda del singolo commissariato, o della singola stazione Carabinieri.
Alcuni accettano che si possa indicare nella denuncia la dicitura “dichiaro di detenere le munizioni nei quantitativi consentiti dalla legge“; ed in questo caso avete una certa elasticità nel gestire l’acquisto di munizioni in funzione del calibro che state utilizzando di più in quel momento.
Altri invece chiedono di specificare il quantitativo suddiviso per calibri.

Ovviamente sappiamo (o dovremmo sapere) come stabilito dall’articolo 97 del regolamento di esecuzione al TULPS, che è consentito l’acquisto e la detenzione di un massimo di 200 cartucce per pistola o rivoltella, e 1500 cartucce per arma lunga da caccia.

Le parole sono importanti: la legge, infatti, non parla di armi corte o lunghe.

La classificazione delle munizioni è data originariamente dalle tabelle CIP (Commissione Internazionale Permanente per la prova delle armi da fuoco portatili, a cui aderiscono tuti i Paesi firmatari della convenzione di Bruxelles del 1° Luglio 1969, compresa l’Italia).
Le Tabelle I, II e III del CIP elencano le munizioni per arma lunga rispettivamente di tipo Rimless, Rimmed e Belted; per cui le prime tre tabelle riuniscono le cartucce a palla a fuoco centrale per le armi lunghe.
Poi abbiamo la Tabella IV per le munizioni da arma corta (da pistola o rivoltella), e la Tabella V per le munizioni a percussione anulare (e non ci sono differenziazioni fra arma corta e lunga).
E infine la VII per le munizioni a pallini (Shot Cartridges). Il CIP elenca anche altre tabelle per cartucce industriali, ma non ci interessano.

Va però aggiunto che la legge italiana fa riferimento a cartucce per arma lunga da caccia, e definisce come “da caccia” le cartucce:
– per armi a canna liscia di calibro non superiore al 12,
– e le cartucce per armi a canna rigata di calibro non inferiore a 5,6mm con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a 40mm.
Se il calibro del proiettile è superiore a 5,6mm, il bossolo a vuoto può anche essere di altezza inferiore a 40mm.

Quindi, possiamo affermare che ogni calibro elencato nelle tabelle I, II, III e VII che soddisfi le caratteristiche per rientrare nelle cartucce da caccia è da denunciare tra le 1500 cartucce per arma lunga detenibili;
mentre i calibri elencati nella tabella IV e i calibri per arma lunga non da caccia (come il .17 Remington) vanno conteggiati nelle (massimo) 200 munizioni per pistola.

N.B.: se siete titolari di licenza prefettizia ex Art. 97 Reg. TULPS (integrato dalle successive circolari del Ministero degli Interni), in questo caso vi è consentita la detenzione di ulteriori 1500 cartucce oltre alle 200 generalmente detenibili, per un totale di 1700.

Se detenete un’arma lunga ad anima liscia, ad esempio un sovrapposto in calibro 12, è consentita la detenzione senza denuncia di un massimo di 1000 cartucce a pallini (quindi appartenenti ai calibri elencati nella Tabella VII);
ma attenzione: basta una cartuccia detenuta in più (1001 munizioni) e vanno denunciate tutte (perciò denuncia per 1001 cartucce …).
Le cartucce a munizione spezzata vanno considerate nelle 1500 per arma lunga a palla in qualsiasi proporzione, purché il totale non superi mai le 1500 cartucce detenibili. Le cartucce “a pallettoni” come le Buck 00 o 000 (pallettoni da 8,4 e 9,1mm) sono comunque cartucce a munizione spezzata o a pallini.
Le cartucce calibro 12, se sono a “palla asciutta”, vanno denunciate sempre, anche se si possiede una sola cartuccia.

Apriamo una nota: molto spesso ci sono oggi Commissariati o stazioni Carabinieri che interpretano in modo un po’ … “personale” la questione; nel senso che se per esempio avete un’arma classificata sportiva (ad es. un AR15 in calibro .223), e acquistate 100 munizioni cal. .223, spesso vi sono autorità che indicano come si “deve inserire le 100 munizioni tra le 200 detenibili per uso comune o sportivo“.
In realtà il 223 Remington è comunque una munizione da caccia.

Ricordamo che cos’è la munizione da caccia:
riprendendo (come già detto precedentemente) l’art. 13 della legge 157 del ’92 (che è la legge quadro sulla caccia), per quello che riguarda i calibri per fucili a canna liscia, sono “da caccia” tutti i calibri dal 12 a scendere (quindi 12 16 20 32 9 flobert, 8 CF, ed in genere tutti i calibri più piccoli del 12).
Per quello che riguarda la canna rigata, sono da caccia tutte quelle munizioni che hanno un calibro di 5,6mm o superiore, e un bossolo vuoto che abbia un’altezza di 40 mm o superiore.
Se il calibro è esattamente 5,6mm la lunghezza del bossolo deve essere 40mm o di più.
Se però la palla ha un diametro maggiore di 5,6mm allora la lunghezza del bossolo è indifferente (può essere anche inferiore a 40mm).
Quindi ad esempio il calibro 7,62×39 (che ha un diametro di 7,62mm e quindi maggiore di 5,6mm), è comunque un calibro da caccia in quanto può avere un bossolo inferiore ai 40mm di lunghezza.
Il 22LR non rientra tra i calibri considerati da caccia e quindi viene considerato un calibro da dover inserire nei calibri per pistola, quindi nelle 200 cartucce.

C’è un’ulteriore eccezione (e ti pareva …); ci sono molti calibri per pistola o rivoltella che hanno comunque le dimensioni per rientrare tra i calibri da caccia, ed esistono anche armi da caccia in questi calibri. Pensiamo ad esempio al calibro 44 Magnum, a un calibro utilizzato nella caccia al cinghiale.
È un calibro a tutti gli effetti da caccia, però il decreto legislativo 204 del 2010 ha stabilito che essendo un calibro per pistola, anche se dimensionalmente rientra nei calibri da caccia, e anche se magari si detengono armi da caccia in quel calibro, comunque il limite massimo è 200.
Quindi questa è un’eccezione importante alla regola.

Nota importantissima:

tenete presente che se detenete già 1500 cartucce per arma lunga da caccia e 200 per arma corta, il quantitativo di polvere detenibile è nettamente inferiore ai 5Kg consentiti. La quantità di polvere detenibile va intesa “complessivamente“, cioè compresa la carica di lancio contenuta in ciascuna cartuccia detenuta.
Avendo il massimo detenibile (1500 cartucce da caccia e 200 da pistola), si può detenere anche un massimo di (circa) 2,25kg di polvere, che conviene limitare a 2kg.
Le quantità precise di equivalenza si trovano nella normativa per le licenze professionali (es. armerie) ma in condizioni di vuoto normativo si tende a considerarle valide anche per i privati.
Infatti l’articolo 97 del regolamento di esecuzione al TULPS dice che si possono detenere fino a 5 kg di polvere “o” 200 cartucce per pistola e 1500 per fucile da caccia; e quella “o” è fondamentale: si deve considerare che il quantitativo di polvere totale complessivo deve tener conto anche del quantitativo contenuto nelle munizioni che si detengono.
E’ un problema obiettivamente determinare quale sia la quantità di polvere contenuta nelle munizioni. Questo perché soprattutto se sono munizioni commerciali, a meno di non smontarle una per una, non è facile capire quanta polvere il produttore ci abbia messo dentro. Quindi si ritiene che possa essere utilizzabile in analogia quelli che sono i parametri di conversione previsti dai regolamenti sulla minuta vendita delle armerie che danno dei parametri in base ai quali si può convertire tot munizioni in tot polvere; parametri che sono suddivisi tra munizioni a pallini, munizioni anulari, munizioni per pistola, munizioni per carabina.